1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, termine entro il quale è nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dalla medesima data, nella legislazione vigente in materia, le parole: «procuratore nazionale antimafia» devono